Elaborazione Dati per le Imprese

29 Ottobre 2009 - Commenti

Adempimenti detrazione 55%: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

 

L’articolo 31 della L. n.99/09 ha previsto alcune semplificazioni in merito alla documentazione necessaria per fruire della detrazione Irpef/Ires del 55% sulle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero di pompe ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Per tali tipologie di interventi, ultimati successivamente al 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della L. n.99/09), sarà sufficiente documentare la spesa con la certificazione del produttore, e non più obbligatorio presentare all’Enea l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.

Gli interventi agevolabili oggetto della semplificazione

A fronte delle spese sostenute relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è prevista la detrazione del 55%, con un importo massimo di spesa agevolabile pari a €54.545,45 (ovvero una detrazione massima pari a €30.000,00, da ripartire in 5 rate annuali per le spese sostenute nell’anno 2009). Per i lavori ultimati successivamente al 15 agosto 2009, non è più necessario far redigere dal tecnico abilitato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e, pertanto, non va più inviato all’Enea l’allegato A.

La semplificazione in esame riguarda gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione invernale con:

 

Va, invece, inviata in via telematica all’Enea (www.acs.enea.it), entro 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa (allegato E) contenente i dati derivanti dall’asseverazione del tecnico abilitato.

 

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia di potenza nominale del focolare, ovvero di potenza elettrica non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche, ovvero del produttore della pompa di calore e degli impianti geotermici.

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.

Non è modificata, invece, la disciplina relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, agli interventi sugli involucri degli edifici e alla installazione dei pannelli solari.

Bookmark and Share Ti č piaciuto l'articolo? Condividilo:  

blog comments powered by Disqus