Elaborazione Dati per le Imprese

18 Novembre 2009 - Commenti

La detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti in macchinari e attrezzature (c.d. Agevolazione Tremonti Ter)

 

Tratto da: Euroconference "Circolare mensile per l'impresa" 09/2009

L’articolo 5 del D.L. n.78/09, convertito dalla L. n.102/09, ha previsto un’agevolazione consistente in una detassazione, calcolata sul 50% del valore degli investimenti in macchinari e attrezzature nuovi individuati alla divisione 28 della tabella Ateco 2007.

La possibilità di fruire della detassazione è concessa a tutti i titolari di reddito d’impresa, sia organizzati in forma individuale che societaria, ed a prescindere dal regime contabile adottato, per gli investimenti effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010.


Il beneficio opera solo ai fini delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) e non ai fini Irap. In pratica, l’agevolazione permette di dedurre il valore di acquisizione di un cespite per una volta e mezzo (per intero mediante il processo di ammortamento e per il 50% mediante la variazione in diminuzione nell’anno di acquisto).

Soggetti ammessi e soggetti esclusi
Possono fruire dell’agevolazione Tremonti-ter tutti coloro che producono reddito di impresa, e in particolare:

  1. imprese individuali;
  2. società di persone;
  3. società di capitali ed enti commerciali;
  4. consorzi tra imprese;
  5. società cooperative e di mutua assicurazione;
  6. enti non commerciali (che producono reddito d’impresa);
  7. banche e assicurazioni.

La detassazione spetta anche agli imprenditori che si trovano nel regime delle nuove attività produttive (c.d. neo-attività), e nel regime dei contribuenti minimi.
Sono, al contrario, esclusi:

  1. persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’art.32 del Tuir;
  2. enti non commerciali non titolari di reddito di impresa;
  3. esercenti arti e professioni.

Investimenti agevolabili e condizioni per fruire dell’agevolazione
L’investimento deve essere effettuato in un bene nuovo strumentale all’attività (sono esclusi i beni acquisiti per la successiva rivendita) rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (per una sua elencazione dettagliata si veda la precedente circolare di luglio).
Si tratta di una serie di beni strumentali dai quali sono esclusi beni di particolare rilevanza quali immobili, autoveicoli, computers, mobili e arredi.

Nella versione originaria del D.L. n.78/09 si parlava di investimenti di beni strumentali senza specificare il fatto che gli stessi dovessero essere “nuovi”. Il requisito di novità è stato introdotto dalla Legge di conversione n.102/09 in vigore dal 5 agosto 2009. Pertanto, si attende un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di fruire dell’agevolazione per i beni usati acquistati tra il 1° luglio 2009 e il 4 agosto 2009.

Il beneficio viene revocato nel caso in cui il contribuente ceda il bene agevolato o lo destini a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, ovvero nel caso di cessione del bene a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, indipendentemente da limiti temporali. L’acquisto può avvenire:

  1. direttamente;
  2. mediante contratto di leasing;
  3. o essere effettuato mediante un contratto di appalto.

Può costituire “nuovo” investimento anche l’autoproduzione, mediante l’utilizzo di beni usati, purché il valore del bene usato non sia prevalente rispetto al valore complessivo. Ai fini dell’individuazione del momento di rilevanza dell’investimento, contano la consegna del bene (risultante da DDT o da verbale di consegna e collaudo) o l’ultimazione dei lavori di realizzazione, senza la necessità che il bene entri in funzione nel periodo agevolato. I contribuenti che svolgono attività considerate a rischio di incidenti sul lavoro al fine di beneficiare dell’incentivo in esame devono essere in possesso della documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni sancite dal D.Lgs. n.334/99.

Quantificazione del valore fiscale dell’investimento
Il costo dei beni agevolati comprende:

Gli interessi passivi e le spese generali iscritti correttamente in bilancio ad aumento del costo (principio contabile Oic n.16) rilevano nella determinazione del valore fiscale agevolabile.
Il costo va, invece, assunto al netto di eventuali contributi conto impianti ricevuti per l’acquisto.
Nel caso di acquisizione mediante contratto di leasing, il valore fiscale dell’investimento è individuabile nel costo di acquisto sostenuto dalla società concedente, comprensivo dell’eventuale Iva indetraibile per l’utilizzatore.
Per gli investimenti realizzati mediante appalto concesso a terzi rilevano i corrispettivi già liquidati alla data di consegna del bene.
Per le opere realizzate in economia si ricomprendono nel costo di fabbricazione:

  1. i materiali e la mano d’opera diretta;
  2. le spese di progettazione;
  3. i costi per forniture esterne;
  4. e una quota parte delle spese generali di fabbricazione se l’attività di costruzione in economia non ha carattere occasionale, secondo i criteri definiti dal principio contabile Oic n.16 (par.D.II.b).

Le modalità di effettiva fruizione del beneficio
Gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in Unico 2010, mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre 2010 avranno effetto in Unico 2011
(la diminuzione delle imposte rileverà solo sul calcolo del saldo e non sui versamenti degli acconti).

Pertanto, il risparmio fiscale effettivo avverrà solo alla data di scadenza del saldo delle relative annualità: 16/6/10 piuttosto che 16/06/11.

La variazione in diminuzione corrispondente alla misura dell’agevolazione non prevede limiti quantitativi, sicché se si genererà una perdita fiscale, la stessa sarà fruibile tramite le ordinarie regole di utilizzo delle perdite formate in regime di impresa.

Esempio

Vediamo di delineare con un esempio le caratteristiche del beneficio, nell’ipotesi che fruisca dell’agevolazione una società di capitali a fronte di un acquisto avvenuto entro il 31 dicembre 2009:

 

Tratto da: Euroconference "Circolare mensile per l'impresa" 09/2009

Bookmark and Share Ti č piaciuto l'articolo? Condividilo:  

blog comments powered by Disqus