
Elaborazione Dati per le Imprese
15 Ottobre 2009 - Commenti
Gli interessi moratori e il tasso per il 2° semestre
Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha da tempo modificato i criteri di riconoscimento degli interessi di mora a carico degli operatori commerciali.
Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dall’8 agosto 2002 e riguardano imprese, professionisti e pubblica amministrazione.
Ricordiamo che la legge previgente, sino alla modifica introdotta dalla disciplina comunitaria, poneva a carico della parte creditrice l’onere di attivare la messa in mora del debitore con l’intento di ottenere la restituzione degli interessi moratori in questione. Con le nuove disposizioni il creditore ha diritto agli interessi di mora se:
- ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.
In ordine alla decorrenza degli interessi, le regole sono sintetizzate nella tabella che segue:
DATA DA CUI MATURANO GLI INTERESSI |
|
TERMINE PAGAMENTO |
|
SE PREVISTO DALLE PARTI |
SE NON PREVISTO DALLE PARTI |
Dal giorno successivo alla scadenza stabilita (ad esempio, pagamento a 30 giorni fine mese data fattura) Per i prodotti alimentari deteriorabili (individuati dal Decreto Ministero della Sanità 16.12.93, sotto elencati), gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni (non assume alcuna rilevanza la data di ricevimento della fattura) Sono prodotti alimentari deteriorabili:
|
Decorsi 30 giorni dalla data:
|
Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso di interesse stabilito dalla BCE - Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali nel caso di prodotti deteriorabili).
Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2002 ad oggi.
Periodo |
Tasso BCE |
Tasso applicabile |
8/8 – 31/12/2002 |
3,35% |
3,35% + 7%* = 10,35% |
1° semestre 2003 |
2,85% |
2,85% + 7%* = 9,85% |
2° semestre 2003 |
2,10% |
2,10% + 7%* = 9,10% |
1° semestre 2004 |
2,02% |
2,02% + 7%* = 9,02% |
2° semestre 2004 |
2,01% |
2,01% + 7%* = 9,01% |
1° semestre 2005 |
2,09% |
2,09% + 7%* = 9,09% |
2° semestre 2005 |
2,05% |
2,05% + 7%* = 9,05% |
1° semestre 2006 |
2,25% |
2,25% + 7%* = 9,25% |
2° semestre 2006 |
2,83% |
2,83% + 7%* = 9,83% |
1° semestre 2007 |
3,58% |
3,58% + 7% *= 10,58% |
2° semestre 2007 |
4,07% |
4,07% + 7% *= 11,07% |
1° semestre 2008 |
4,20% |
4,20% + 7% *= 11,20% |
2° semestre 2008 |
4,10% |
4,10% + 7% *= 11,10% |
1° semestre 2009 |
2,50% |
2,50% + 7%* = 9,50% |
2° semestre 2009 |
1,00% |
1,00% + 7%* = 8,00% |
(*) Nel caso di cessione di prodotti alimentari deteriorabili la maggiorazione applicabile aumenta al 9%. |
||
Da segnalare che nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo, non si rinviene una disposizione volta a stabilire entro quanto tempo gli interessi di mora debbano essere materialmente richiesti al debitore (che è cosa diversa dalla automatica decorrenza degli stessi), talché sembra ipotizzabile che questi possano essere richiesti anche a distanza di tempo (nel limite della prescrizione) da quando il pagamento della obbligazione è stato eseguito.
D’altro canto non si può trascurare che molte aziende, per ragioni di opportunità commerciale, non chiederanno ai propri clienti gli interessi di mora comunque maturati in base al D.Lgs. n.231/02, che, dunque, non essendo mai richiesti andranno in prescrizione.
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