Elaborazione Dati per le Imprese

15 Ottobre 2009 - Commenti

Gli interessi moratori e il tasso per il 2° semestre

ImageIl decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha da tempo modificato i criteri di riconoscimento degli interessi di mora a carico degli operatori commerciali.

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dall’8 agosto 2002 e riguardano imprese, professionisti e pubblica amministrazione.

Ricordiamo che la legge previgente, sino alla modifica introdotta dalla disciplina comunitaria, poneva a carico della parte creditrice l’onere di attivare la messa in mora del debitore con l’intento di ottenere la restituzione degli interessi moratori in questione. Con le nuove disposizioni il creditore ha diritto agli interessi di mora se:

In ordine alla decorrenza degli interessi, le regole sono sintetizzate nella tabella che segue:

DATA DA CUI MATURANO GLI INTERESSI

TERMINE PAGAMENTO

SE PREVISTO DALLE PARTI

SE NON PREVISTO DALLE PARTI

Dal giorno successivo alla scadenza stabilita (ad esempio, pagamento a 30 giorni fine mese data fattura)

Per i prodotti alimentari deteriorabili (individuati dal Decreto Ministero della Sanità 16.12.93, sotto elencati), gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni (non assume alcuna rilevanza la data di ricevimento della fattura)


Sono prodotti alimentari deteriorabili:

  • prodotti alimentari preconfezionati con un periodo di vita commerciale inferiore a novanta giorni indicato in etichetta
  • prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo e presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche
  • prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi costituiti in tutto o in parte da determinati elementi (quali latte e derivati, carni fresche, prodotti della pesca freschi, prodotti d’uovo, prodotti ortofrutticoli freschi, paste fresche).

Decorsi 30 giorni dalla data:

  • di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto equivalente (ad esempio, preavviso di parcella emesso da un professionista, fattura pro-forma);
  • di ricevimento del bene o di prestazione del servizio qualora:
    • non è certa la data di ricevimento della fattura o del documento di richiesta di pagamento equivalente;
    • il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima del ricevimento del bene o della prestazione;
  • di accettazione o di verifica della conformità del bene o del servizio (ad esempio collaudo del bene, se previsto contrattualmente) alle previsioni contrat-tuali qualora il debitore abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima della data stabilita dalla legge o dal contratto per l’accettazione / verifica.

Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso di interesse stabilito dalla BCE - Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali nel caso di prodotti deteriorabili).

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2002 ad oggi.

Periodo

Tasso BCE

Tasso applicabile

8/8 – 31/12/2002

3,35%

3,35% + 7%* =   10,35%

1° semestre 2003

2,85%

2,85% + 7%* =   9,85%

2° semestre 2003

2,10%

2,10% + 7%* =  9,10%

1° semestre 2004

2,02%

2,02% + 7%* =  9,02%

2° semestre 2004

2,01%

2,01% + 7%* =  9,01%

1° semestre 2005

2,09%

2,09% + 7%* =  9,09%

2° semestre 2005

2,05%

2,05% + 7%* =  9,05%

1° semestre 2006

2,25%

2,25% + 7%* =  9,25%

2° semestre 2006

2,83%

2,83% + 7%* =  9,83%

1° semestre 2007

3,58%

3,58% + 7% *=  10,58%

2° semestre 2007

4,07%

4,07% + 7% *=  11,07%

1° semestre 2008

4,20%

4,20% + 7% *=  11,20%

2° semestre 2008

4,10%

4,10% + 7% *=  11,10%

1° semestre 2009

2,50%

2,50% + 7%* =  9,50%

2° semestre 2009

1,00%

1,00% + 7%* =  8,00%

(*) Nel caso di cessione di prodotti alimentari deteriorabili la maggiorazione applicabile aumenta al 9%.

Da segnalare che nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo, non si rinviene una disposizione volta a stabilire entro quanto tempo gli interessi di mora debbano essere materialmente richiesti al debitore (che è cosa diversa dalla automatica decorrenza degli stessi), talché sembra ipotizzabile che questi possano essere richiesti anche a distanza di tempo (nel limite della prescrizione) da quando il pagamento della obbligazione è stato eseguito.

D’altro canto non si può trascurare che molte aziende, per ragioni di opportunità commerciale, non chiederanno ai propri clienti gli interessi di mora comunque maturati in base al D.Lgs. n.231/02, che, dunque, non essendo mai richiesti andranno in prescrizione. 

Bookmark and Share Ti č piaciuto l'articolo? Condividilo:  

blog comments powered by Disqus