Elaborazione Dati per le Imprese

20 Novembre 2009 - Commenti

Istituzione della "scheda di trasporto"

 

Tratto Euroconference "Circolare mensile per l'Impresa" 10/2009

L'art.7-bis del D.Lgs. n.286/05, inserito dall’art.3 del D.Lgs. n.214/08, ha istituito l’obbligo della “scheda di trasporto”, al fine di:

Con il D.M. 30.06.09, pubblicato sulla G.U. n.153/09, sono state emanate le disposizioni attuative della suddetta “scheda di trasporto”.

Il D.M. 30.06.09 è entrato in vigore lo scorso 19.07.09 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.).

Soggetti obbligati e adempimenti

Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto:

La scheda di trasporto deve essere:

L’obbligo di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

Contenuto della scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:

Documenti equipollenti alla scheda di trasporto

Sono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:

I suddetti documenti equipollenti devono però essere integrati con gli elementi previsti per la scheda di trasporto.

Disciplina sanzionatoria

Ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. n.286/05:

Inoltre, viene stabilito che, all’atto dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita:

La scheda di trasporto o il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione.

In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvede all’applicazione della suddetta sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei suddetti documenti.

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