
Elaborazione Dati per le Imprese
19 Novembre 2009 - Commenti
Lo Scudo Fiscale e gli immobili posseduti all'estero
In collaborazione con SEAC Spazio aziende - n. 11 - novembre 2009
Nella c.d. “Manovra d’estate” è (ri)proposta l’emersione delle attività detenute all’estero. Tra le attività che possono beneficiare del c.d. “scudo fiscale” rientrano anche gli immobili posseduti all’estero in violazione degli obblighi relativi al c.d. “monitoraggio fiscale”.
Ciò richiede, entro il 15.12.2009, di effettuare il versamento di una specifica “imposta straordinaria” nonché di presentare l’apposita “dichiarazione riservata”.
OBBLIGHI CONNESSI CON IL POSSESSO DI IMMOBILI ALL’ESTERO
Per quanto riguarda gli immobili detenuti all’estero si rammenta che gli stessi vanno indicati nel quadro RW del mod. UNICO se:
- concessi in locazione
- oggetto di cessione imponibile in Italia
- tenuti a disposizione.
Nell’ipotesi di un immobile a disposizione (ad esempio, casa vacanze) l’adempimento è richiesto soltanto nel caso in cui, nello Stato estero, (ad esempio, Spagna) l’immobile è assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi (sulla base delle tariffe d’estimo o criteri similari).
Diversamente, nel caso di un immobile a disposizione in uno Stato estero (ad esempio, Francia) che non assoggetta lo stesso a tassazione il suddetto adempimento (compilazione del quadro RW) è escluso.
Nei casi di mancata o incompleta compilazione del quadro RW è applicabile la sanzione dal 10% al 50% degli importi non dichiarati e la confisca dei beni per un valore pari a quello non dichiarato. Inoltre in caso di omessa dichiarazione di redditi da immobili detenuti all’estero è applicabile la sanzione dal 120% al 240% delle imposte non dichiarate, oltre all’aumento di un terzo.
LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO
Come sopra accennato tramite lo “scudo fiscale” è possibile regolarizzare gli immobili detenuti all'estero:
- a partire da una data non successiva al 31.12.2008
- in uno Stato UE, in uno Stato aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) ovvero in altro Stato extra UE che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali.
Gli Stati dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione sono i seguenti: Australia, Giappone, Polonia, Austria, Grecia, Portogallo, Belgio, Irlanda, Regno Unito, Bulgaria, Islanda, Repubblica Ceca, Canada, Lettonia, Romania, Cipro, Lituania, Slovacchia, Corea del Sud, Lussemburgo, Slovenia, Danimarca, Malta, Spagna, Estonia, Messico, Stati Uniti, Finlandia, Norvegia, Svezia, Francia, Nuova Zelanda, Turchia, Germania, Paesi Bassi, Ungheria.
È possibile usufruire dello “scudo fiscale” anche per sanare la mancata indicazione nel quadro RW delle somme transitate all’estero ed utilizzate per acquistare l’immobile.
I soggetti interessati devono presentare ad un intermediario abilitato (ad esempio, banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, Poste Italiane, ecc.) entro il 15.12.2009 la “dichiarazione riservata”, utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Al fine di conseguire i benefici della regolarizzazione è necessario “versare” una somma pari al 5% dell’importo indicato nella “dichiarazione riservata”.
Va comunque sottolineato che il versamento è effettuato entro il 15.12.2009, in forma anonima dall’intermediario abilitato - banca italiana - che riceve la “dichiarazione riservata”.
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