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15 Dicembre 2009 - Commenti

Lo Scudo Fiscale: gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Tratto da Euroconference “Circolare mensile per l’impresa” 12/2009

Lo Scudo fiscale continua ad arricchirsi di chiarimenti, necessari vista l’imminente scadenza del termine (oggi, 15 dicembre 2009 ) e il permanere di molti dubbi e difficoltà operative.
Questa situazione ha indotto l’Agenzia delle Entrate a diramare ben due circolari nel giro di una settimana: la n.49/E del 23.11.09 e la n.50/E del 30.11 successivo.

La presenza di cause ostative
Il tema delle cause ostative è quello che tratta la breve C.M. n.50/E/09, peraltro sull’onda di altre precisazioni riconducibili alla prassi precedente.
In questo contesto, il termine “causa ostativa” non ha a che fare con le attività di accertamento che potrebbero in parte vanificare gli effetti dello Scudo fiscale, ma con le cause impeditive il perfezionamento delle operazioni di emersione entro il termine ultimo del 15 dicembre.

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.43/E, consapevole del fatto che la riduzione del termine per accedere all’emersione (spostato, lo si ricorda, dal 15.4.10 al 15.12.09), avrebbe potuto generare gravi difficoltà operative, aveva previsto che, in questi casi, il contribuente deve presentare la dichiarazione riservata e pagare l’imposta straordinaria entro il 15 dicembre, potendo perfezionare le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione entro un tempo “ragionevole”.

C.M. n.43/E

La successiva C.M. n.49/E aveva integrato queste istruzioni, stabilendo che, al momento dell’effettiva conclusione delle operazioni di emersione, il contribuente deve presentare una seconda dichiarazione, per così dire di chiusura di tutta la procedura, in occasione della quale si potranno anche comunicare i maggiori o minori valori delle attività, rispetto a quelli indicati nella dichiarazione originaria. Restava però in sospeso il contenuto della locuzione “data ragionevolmente ravvicinata al termine” del 15 dicembre.

C.M. n.49/E

A ciò provvede la C.M. n.50/E, individuando il termine ultimo per poter concludere le operazioni di emersione ne 31 dicembre 2010 (non è un refuso, si ribadisce: 31.12.10).

C.M. n.50/E

In relazione alle cause ostative, una specifica C.M. – la n.52/E del 2.12.09 – è relativa a S. Marino, ed afferma che il termine per concludere le operazioni di emersione, in questo caso specifico, è individuato al 30.06.10, e non al 31.12.10, termine valido quindi in tutti gli altri casi. Tutto ciò sulla base di specifiche indicazioni che arrivano da quel Paese.

C.M. n.52/E

Il valore delle attività oggetti di emersione
La C.M. n.49/E affronta due aspetti che riguardano il valore da indicare in dichiarazione riservata e, quindi, da assoggettare all’imposta del 5%.
In generale, si conferma che il contribuente può, discrezionalmente, utilizzare un valore compreso tra il costo d’acquisto e il valore di mercato. Tuttavia, l’affermazione che lascia un po’ perplessi riguarda la data cui riferire il predetto valore di mercato, individuata nel 31.12.08. In effetti, la prassi operativa è orientata ad assumere il valore di mercato alla data del rimpatrio, quindi un valore aggiornato alle quotazioni più recenti.

L’indicazione, da adottare con opportuna cautela, è quella di utilizzare comunque il valore corrente alla data di emersione, il che potrebbe portare, come unica conseguenza, all’eventuale disconoscimento del differenziale positivo tra il predetto valore e quello definibile alla data del 31.12.08.

Il caso degli eredi

È piuttosto frequente il caso di un soggetto che, detenendo illegalmente attività estere, è deceduto prima del 31.12.08, e i suoi eredi non hanno regolarizzato la loro situazione.
In questo caso, la dichiarazione riservata deve essere presentata dagli eredi che così sanano sia la loro posizione sia quella del de cuius, sia ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale che ai fini dell’imposta di successione.
Diversamente, se la successione si è aperta nel 2009, gli eredi dovranno presentare una dichiarazione riservata a nome del defunto, per sanare la sua posizione, ma questo non produce effetto alcuno nei confronti dei predetti eredi, né in termini di riservatezza né in termini di obblighi relativi all’imposta di successione.

Scudo fiscale o ravvedimento operoso?
Uno dei temi che, con maggiore frequenza, è oggetto di domande, riguarda la scelta tra l’accesso allo Scudo fiscale ovvero l’adozione del ravvedimento operoso, posto che entrambi gli istituti hanno un effetto di sanatoria. La questione è stata affrontata dalla risposta 10.1 della C.M. n.49/E/09. Tuttavia, il tema va circoscritto, nel senso che il ravvedimento operoso è praticabile in presenza di violazioni alla compilazione del quadro RW limitate alla dichiarazione dei redditi relativa al 2008, quindi Unico 2009. Tra le diverse ipotesi considerate nella circolare, la più diffusa è, probabilmente, quella che interessa il contribuente che, detenendo attività estere, ha omesso la loro indicazione nel quadro RW e nemmeno ha indicato i redditi da esse rivenienti.
Dalla circolare si desume che le violazioni vanno tenute distinte, e quindi si dovrà ravvedere:

In relazione alla prima violazione, si dovrà prendere a riferimento la sanzione minima pari al 120% dell’imposta dovuta e, relativamente alla seconda, il 10% dell’importo non dichiarato.
Sempre con riferimento alla prima, l’individuazione dell’ammontare di riduzione applicabile alla sanzione minima dovrà tenere conto del termine entro cui si procede al ravvedimento: nei 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, così come stabilito dall’art.13 del D.Lgs. n.472/97. Quindi, riduzione rispettivamente a un dodicesimo e a un decimo del minimo.
Si ritiene, invece, che il ravvedimento specifico che riguarda il quadro RW, sia azionabile riducendo a un decimo la sanzione del 10%, se eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

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